Novità Codice della Strada
Con la legge 29 luglio 2010, n. 120 sono state introdotte significative modifiche a numerose disposizioni del Codice della Strada con lo scopo di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale.
Ecco un breve riassunto delle novità più importati.
- MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI: l’ente proprietario della strada può disporre, nei confronti degli utenti, di portare a bordo dei veicoli i mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve, anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni
meteorologici. Sanzione fuori dai centri abitati da € 78,00 a € 311,00; sanzione all'interno dei centri abitati da € 38,00 a € 155,00.
- CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO: aumento delle sanzioni per chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati in seguito all’emissione di un’ordinanza del sindaco. Sanzione da € 155,00 a € 624,00. Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, viene applicata anche la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 30 giorni.
- ATTI VIETATI SULLE STRADE: Tra i vari atti vietati sulle strade e loro pertinenze già previsti dal codice della strada, è stato introdotto lo specifico divieto di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. Sanzione da € 100,00 a € 400,00 con obbligo di ripristino dei luoghi.
- OMESSA REVISIONE VEICOLI: aumento delle sanzioni in caso di circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta visita di revisione. Sanzione da € 185,00 a € 624,00, con annotazione della violazione sulla carta di circolazione che sospende il veicolo dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. La circolazione durante il periodo di sospensione comporta l’adozione della sanzione da € 1.842,00 a € 7.369,00 ed il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione della violazione si applica il sequestro del veicolo per la successiva confisca.
- AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE: introduzione di nuovo obbligo di aggiornamento della carta di circolazione nei casi di mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario del veicolo, ovvero quando vi è mutamento della disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. In caso omesso aggiornamento del predetto documento, sanzione da € 653,00 a € 3.267,00, con contestuale ritiro della carta di circolazione del veicolo.
- TASSA DI CIRCOLAZIONE: in caso di mancato pagamento della tassa di circolazione per almeno 3 anni consecutivi, è disposta la cancellazione del veicolo dai pubblici archivi automobilistici, previa notifica al proprietario del veicolo della richiesta dei motivi dell'inadempimento e nel caso in cui non sia dimostrato il pagamento entro 30 giorni dalla data di tale notifica.
- CICLOMOTORI: inasprimento delle sanzioni per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista. Sanzione da € 1.000,00 a € 4.000,00 con confisca del veicolo. Aumento inoltre delle sanzioni per chi circola con dati di identificazione del ciclomotore non visibili. Sanzione da € 78,00 a € 311,00.
- TARGHE PERSONALI: introduzione del principio della personalità della targa di immatricolazione applicata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La targa è quindi trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprieta del veicolo o di altra modificazione del titolo.
In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo, verrà inoltre rilasciata una nuova carta di circolazione. Attenzione, detta novità troverà applicazione solo dopo l'emanazione di specifico decreto attuativo.
- ESERCITAZIONE ALLA GUIDA: i minori di anni 18 che hanno compiuto 17 anni e che sono già titolari di patente di guida categoria A1 potranno guidare, al fine di esercitarsi per il conseguimento della patente di guida categoria B, purchè: siano accompagnati da un soggetto titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni; siano muniti di uno speciale "foglio rosa", rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; abbiano effettuato almeno 10 ore di corso pratico di guida presso un’autoscuola; sul veicolo non prenda posto altra persona oltre al conducente e all'accompagnatore. Inoltre, il veicolo dovrà essere munito di un contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA» ed il minore non potrà comunque superare la velocità di 100 km/h nelle autostrade e 90 km/h nelle strade extraurbane principali. Attenzione, detta novità troverà applicazione solo dopo l'emanazione di specifico decreto attuativo.
- GUIDA OLTRE GLI 80 ANNI: chi supera gli 80 anni di età potrà continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di guida qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale a seguito di visita medica specialistica biennale. Attenzione, detta novità troverà applicazione solo dopo l'emanazione di specifico decreto attuativo
- LIMITAZIONE PER NEOPATENTATI: i titolari di patente di guida di categoria B non possono guidare, per il primo anno dal rilascio, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Per gli stessi titolari, qualora si trovino alla guida veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente, è previsto un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Tali disposizioni troveranno applicazione per le patenti di guida rilasciate a partire dal 9 febbraio 2011.
- RINNOVO PATENTE DI GUIDA: al rinnovo di validità sarà spedito, alla residenza del titolare, un duplicato della patente di guida recante la nuova data di scadenza. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
- RIACQUISIZIONE PUNTI PATENTE: la riacquisizione di punteggio si ottiene adesso sempre a seguito di una prova d’esame. Inoltre, chi commette un’infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell’arco di 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti, sarà chiamato a sostenere un esame di idoneità tecnica.
- SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA': inasprimento delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità, in particolare: chi supera i limiti di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00 cui consegue la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi; chi invece supera i limiti di oltre 60 km/h è soggetto alla sanzione da € 779,00 a € 3.119,00 con sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.
- MINICAR: obbligo di allacciare le cinture di sicurezza per il conducente ed il passeggero di quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa (c.d. minicar), se questi ne sono dotati. Sanzione da € 74,00 a € 299,00 con la decurtazioni di 5 punti dal documento di guida.
- VELOCIPEDI: introduzione dell'obbligo, a carico dei conducenti di velocipedi, di indossare, fuori dai centri abitati, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere. Analogo obbligo, senza alcun riferimento temporale, è imposto ai conducenti di velocipedi che circolino all’interno di gallerie. Sanzione da € 23,00 a € 92,00.
- NUOVE CATEGORIE CON DIVIETO ASSOLUTO DI GUIDARE DOPO AVER
ASSUNTO SOSTANZE ALCOLICHE: introduzione di un nuovo articolo del Codice della Strada (art.186-bis) il quale impone il divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche alle seguenti categorie: giovani di età inferiore a 21 anni; neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B; conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi e ncc; conducenti di veicoli o complessi di veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t; autobus e altri veicoli per il trasporto di più di 9 persone compreso il conducente.
La rilevazione, per tali categorie, di un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 grammi per litro (g/l) di alcool nel sangue, prevede la sanzione da € 155,00 a € 624,00 (che viene raddoppiata nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale) e la decurtazione di 5 punti dal titolo abilitativo alla guida.
Oltre la soglia di 0,50 g/l, si applicano le medesime sanzioni previste per le altre categorie di conducenti, aumentate, secondo la fascia di ebbrezza, di un terzo o da un terzo alla metà.
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il documento di guida è sempre revocato per: i conducenti che abbiano provocato un incidente stradale, i conducenti di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t ed autobus oppure, per gli altri conducenti sopra citati, in caso di recidiva nel triennio.
Nel caso in cui uno di questi soggetti si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcolemico, è punito con le stesse sanzioni previste per tutti gli altri conducenti per la guida con tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l, aumentate da un terzo alla metà. E' altresì prevista la sospensione del documento di guida da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo. Qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
In caso di recidiva nel biennio, è disposta la revoca della patente di guida.
Inoltre, per i conducenti minori di anni 18, l'accertamento della guida dopo aver assunto bevande alcoliche, comporta un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B: qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 e non superiore a 0,5 g/l, il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
- GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA: inasprimento delle sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
In caso di ebbrezza con alcolemia compresa tra 0,5 g/l (limite di legge attuale) e 0,8 g/l, si incorre nella sanzione da € 500,00 a € 2.000,00, con sospensione del documento di guida da 3 a 6 mesi e decurtazione di 10 punti dallo stesso.
In caso di ebbrezza con alcolemia superiore a 1,5 g/l, si è soggetti all'ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e l'arresto da 6 mesi a 1 anno (prima il termine minimo era 3 mesi); alla sospensione del documento di guida da 1 a 2 anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato il periodo di sospensione è raddoppiato) e decurtazione di 10 punti dallo stesso (in caso di recidiva nel biennio il documento è revocato); è inoltre disposta la confisca del veicolo.
E' altresì sempre disposta la revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti di veicoli professionali quando sia stato accertato un valore di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
I conducenti che rifiutino gli accertamenti per la rilevazione dello stato di ebbrezza sono soggetti alle stesse sanzioni di cui sopra, oltre alla sospensione del documento di guida da 6 mesi a 2 anni.
Rimangono invece invariate le disposizioni previste per lo stato di ebbrezza che rientra nella fascia intermedia (da 0,8 g/l a 1,5 g/l), i cui conducenti sono soggetti all'ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e l'arresto fino a 6 mesi; alla sospensione del documento di guida da 6 mesi ad 1 anno con decurtazione di 10 punti dallo stesso.
Per le violazioni con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà.
E' inoltre previsto il ritorno del lavoro di pubblica utilità: la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un sinistro stradale.
- INCIDENTE STRADALE CON GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: Nel caso in cui venga accertato che il conducente che abbia provocato un incidente stradale guidava con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, è previsto il raddoppio delle sanzioni oltre al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (in precedenza era di 90 giorni) salvo che questo appartenga a persona estranea all'illecito.
Se l'alcolemia riscontrata è superiore a 1,5 g/l, è disposta anche la revoca del titolo abilitativo alla guida.
Per le categorie con divieto assoluto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche, nel caso in questione, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà.
- GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI STUPEFACENTI: anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si registrano numerose novità.
In particolare: è prevista l'ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e l'arresto da 6 mesi a 1 anno (sostituibile, a richiesta di parte, con l'affidamento in prova ai servizi sociali); è inoltre disposta la sospensione del documento di guida da 1 a 2 anni, con durata doppia se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Per i conducenti individuati dal nuovo art. 186-bis del C.d.S., dette sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà ed è sempre disposta la revoca della patente di guida.
Per le violazioni commesse dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00, l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà.
Nel caso in cui il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale, è disposta la revoca del documento di guida, le pene sono inoltre raddoppiate ed il veicolo viene sottoposto a sequestro ai fini della confisca.
La revoca del documento è altresì disposta in caso di recidiva nel triennio.
Infine, per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato.
- INCIDENTI STRADALI: l’utente della strada che cagiona un danno ad un animale, ha adesso l'obbligo di fermarsi e porre in atto le misure idonee a garantire il tempestivo soccorso dell’animale ferito. Sanzione da € 389,00 a € 1.559,00.
Lo stesso obbligo è previsto anche per la persona coinvolta in incidente da cui è derivato danno all'animale pur non ricollegabile alla propria condotta. Sanzione da € 78,00 a € 311,00.




